Capo IV
Art. 22
Servizio di cassa interno
In vigore dal 11 ago 2007
1. Al servizio di cassa interno è preposto un economo-cassiere.
2. L'economo-cassiere può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con deliberazione del direttore generale, di un fondo non superiore ad euro 10.000,00 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Con tale fondo si provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, nonché per piccoli acquisti di beni entro il valore definito dal direttore generale.
3. Possono gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale di pertinenza.
4. Nessun pagamento può essere effettuato con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del responsabile della struttura competente del funzionamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-22