Capo V
Art. 28
Controllo di gestione
In vigore dal 11 ago 2007
1. La struttura competente per il controllo di gestione esercita le attività di cui agli , comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a quelle espressamente attribuite al medesimo ufficio da specifiche disposizioni di legge.
2. Le attività di cui al comma 3 dell' sono realizzate con il supporto metodologico della struttura competente per il controllo di gestione, che a tale scopo provvede a realizzare e ad aggiornare costantemente un'apposita banca dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-28