Sez. IV
Art. 32
Anticipazioni
In vigore dal 29 dic 2009
1. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. È vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.
2. Il pagamento avviene nei termini stabiliti dal contratto ovvero dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi generali ed in particolare dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato prima dell'inizio della prestazione o durante l'espletamento della stessa, previe adeguate garanzie e qualora risultino per il DigitPA nazionale condizioni più favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati dopo l'esecuzione delle prestazioni.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, qualora l'ordine di pagare sia emesso prima dell'inizio o nel corso della prestazione da parte del terzo, il responsabile della spesa attesta espressamente le condizioni più favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-32