Art. 28 · Controllo di gestione
Capo V

Art. 28

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Controllo di gestione

In vigore dal 11 ago 2007
1. La struttura competente per il controllo di gestione esercita le attività di cui agli , comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a quelle espressamente attribuite al medesimo ufficio da specifiche disposizioni di legge. 2. Le attività di cui al comma 3 dell' sono realizzate con il supporto metodologico della struttura competente per il controllo di gestione, che a tale scopo provvede a realizzare e ad aggiornare costantemente un'apposita banca dati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-28