Sez. IV
Art. 33
Collaudi e verifiche
In vigore dal 29 dic 2009
1. Tutte le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto, il quale potrà prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.
2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale, da personale del DigitPA nazionale in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, in casi eccezionali di particolare complessità tecnica, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata dal direttore generale del DigitPA nazionale, che determina anche i compensi da attribuire ad eventuali membri esterni, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni.
3. Nel caso in cui l'importo dei servizi o delle forniture non superi euro 100.000,00, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato direttamente dal responsabile del servizio, ovvero da un funzionario tecnico all'uopo da questi incaricato e vistato dal medesimo responsabile del servizio.
4. Fuori dai casi di cui al comma 5, le operazioni di collaudo devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto dal collaudatore o, nel caso di collaudo in forma collegiale, da ciascun membro e vistato dal responsabile del servizio.
5. Per l'acquisizione di servizi e forniture di beni per i quali non sia possibile procedere al collaudo secondo le modalità e i criteri previsti nei commi precedenti, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovrà procedere ad una verifica della regolarità e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta apposita attestazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-33