Capo VII

Art. 38

Norme procedurali per l'acquisizione di beni e servizi in economia

In vigore dal 29 dic 2009
1. La determinazione di acquisire beni o servizi in economia è assunta dall'organo competente ad adottare la relativa deliberazione di spesa e reca l'indicazione dei presupposti che rendono possibile il ricorso al predetto sistema e dei motivi di opportunità che lo giustificano nel caso concreto. 2. All'acquisizione di beni e servizi in economia provvede, di regola, la struttura competente per il funzionamento, che sceglie altresì le imprese da invitare sulla base di criteri di trasparenza, competenza e concorrenza. L'invito è inviato ad almeno cinque imprese. 3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo non superiori ad euro 20.000,00 IVA esclusa, è sufficiente l'interpello di tre imprese. Non è necessaria la richiesta di pluralità di preventivi, nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero se la spesa è motivata da impellenti e imprevedibili esigenze ovvero nel caso di acquisti da parte dell'economo-cassiere di importo non superiore ad euro 1.000,00, IVA esclusa, autorizzati dal responsabile della struttura competente per il funzionamento. 4. La lettera di richiesta di preventivo contiene i seguenti elementi: a) oggetto della prestazione; b) modalità di redazione del preventivo e termine per la ricezione dello stesso; c) eventuali garanzie; d) caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato; e) qualità e le modalità di esecuzione; f) termine di esecuzione della prestazione; g) penalità previste; h) modalità di pagamento; i) criterio in base al quale sarà effettuata la scelta del contraente: la scelta è effettuata, di norma, secondo il criterio del prezzo più basso; può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se le peculiarità del bene o del servizio da acquisire l'impongano; in tale ultimo caso la lettera indica gli elementi e i parametri, in ordine di importanza, in base ai quali avverrà la valutazione del preventivo; j) termine e modalità per la presentazione del preventivo; k) dichiarazione che l'impresa deve rilasciare in ordine all'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni; l) indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, nonché il nominativo del responsabile; m) ogni ulteriore indicazione necessaria, avuto riguardo alla specificità dell'acquisizione. 5. La richiesta di preventivo, di norma, è inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contestualmente per telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. 6. Il preventivo deve essere redatto secondo quanto previsto nella lettera di invito ed essere inviato in busta chiusa; nei casi di documentata urgenza e ove l'importo della spesa non superi gli euro 20.000,00 IVA esclusa, è consentito l'invio del preventivo anche a mezzo fax oppure via e-mail. 7. Ove pervenga un solo preventivo di spesa si potrà procedere all'acquisizione dall'unico offerente, salvo nel caso si ritenga opportuno o conveniente ripetere la procedura di invito con altre imprese. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177. 9. La scelta del contraente avviene in base a quanto previsto nella lettera di invito. 10. Delle operazioni relative all'esame dei preventivi è redatto apposito verbale, indicante gli elementi essenziali delle offerte e la scelta del contraente. 11. L'impegno di spesa e l'ordinazione all'impresa individuata a seguito dell'esame dei preventivi sono autorizzati dal soggetto competente per la deliberazione di spesa. 12. I beni e servizi acquisiti, entro venti giorni dalla consegna o dall'esecuzione salvo necessità motivata di un termine più ampio, sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui consegue la liquidazione e il pagamento secondo le ordinarie previsioni dei presente regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-38

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