Sez. V
Art. 34
Studi, ricerche, consulenze e prestazioni professionali
In vigore dal 29 dic 2009
1. Il DigitPA nazionale, nel rispetto della legislazione vigente, può avvalersi di personale esterno per l'effettuazione di compiti:
a) di studio e consulenza che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico o al momento non disponibili;
b) di supporto strumentale all'attività di ricerca;
c) di partecipazione alle commissioni di cui all', nei casi ivi previsti;
d) per le attività di collaudo di cui all'.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, possono essere affidati incarichi di collaborazione o consulenza ad esperti o dipendenti pubblici, nei limiti e nelle condizioni previste dalle rispettive norme di stato giuridico, a persone giuridiche pubbliche e private, ditte, associazioni. Tali incarichi possono avere durata massima di un anno, ovvero nel caso di collaborazioni relative a progetti, durata fino a quella del progetto purchè non eccedente tre anni.
3. I compensi sono stabiliti dal Comitato direttivo in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti in un apposito tariffario preventivamente approvato dal Comitato direttivo medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-34