Capo VII
Art. 35
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 ago 2007
1. Il ricorso al sistema delle spese in economia è consentito esclusivamente per le tipologie di servizi e di forniture, indicate nei successivi articoli e per i rispettivi limiti di spesa fissati dalle disposizioni che seguono.
2. Nessuna acquisizione di lavori, forniture o servizi può essere artificiosamente frazionata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-35