Capo VII
Art. 40
Rinvio
In vigore dal 11 ago 2007
1. Per quanto non espressamente indicato dalle precedenti norme in materia di acquisizione in economia di beni e servizi, si rimanda per quanto applicabile alla normativa generale in vigore ed in particolare al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del codice di cui al presente articolo.
2. Per quanto non espressamente indicato in materia di esecuzione in economia di lavori, si rimanda per quanto applicabile alla normativa generale in vigore ed in particolare al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n. 34, nei limiti di compatibilità con le disposizioni, del citato codice dei contratti pubblici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-40