Sez. III

Art. 31

Forma dei contratti

In vigore dal 11 ago 2007
1. Salva specifica disposizione di legge, i contratti sono, di regola, stipulati mediante scrittura privata anche sottoscritta con firma digitale. Si può procedere in forma di scambio di corrispondenza, anche in via telematica, secondo l'uso del commercio. Le relative spese sono a carico della controparte contraente. 2. I contratti hanno durata ed importo determinati ed i prezzi sono fissi ed invariabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo