Capo II

Art. 6

Iscrizione delle entrate e delle spese

In vigore dal 11 ago 2007
1. Le entrate e le spese sono iscritte nel loro integrale importo. Sono vietate compensazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo