Capo I
Art. 2
Principi generali
In vigore dal 29 dic 2009
1. L'esercizio finanziario dura un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
3. Alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi si provvede mediante apertura di due distinte contabilità speciali presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestate al DigitPA.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110#art-2