Titolo II›Capo II
Art. 30
Penalità per guasti e difetti di funzionamento
In vigore dal 14 gen 1998
1. Per ogni giorno di fermo delle apparecchiature, per cause non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero ai programmi e alle prestazioni connesse di cui all', comma 3, è applicata una penale pari, salva diversa misura pattuita, al due per mille del prezzo relativo alle apparecchiature non funzionanti e ai relativi programmi, ed anche del prezzo relativo alle residue apparecchiature e relativi programmi, che risultino funzionanti, ma alla cui autonoma utilizzazione l'amministrazione non abbia un interesse apprezzabile.
È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Qualora l'impresa ritardi nell'eseguire le riparazioni, l'amministrazione, indipendentemente da quanto previsto nel comma 1, ha la facoltà di far seguire a terzi le riparazioni, addebitamento all'impresa le spese sostenute.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-30