Titolo II›Capo II
Art. 31
Risoluzione del contratto
In vigore dal 14 gen 1998
1. Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell'impresa le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Se la risoluzione viene dichiarata quando l'amministrazione sia già in possesso delle apparecchiature e queste non siano ritirate dall'impresa nel termine assegnato dall'amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare le apparecchiature, a spese e a rischio dell'impresa, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-31