Titolo IICapo II

Art. 27

Adeguamento del corrispettivo

In vigore dal 14 gen 1998
1. Nel caso in cui, per fatto dell'amministrazione, si verifichino ritardi nella consegna delle apparecchiature, di durata superiore a sei mesi, l'impresa, salva la facoltà di recesso, ha diritto all'adeguamento del corrispettivo sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice del costo della vita o secondo i diversi parametri indicati nel contratto. 2. Il recesso di cui al comma 1 è esercitato con preavviso scritto di almeno un mese ed ha effetto qualora l'amministrazione non adempia entro il termine del preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-27

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