Titolo IICapo II

Art. 22

Consegna, installazione e messa in funzione

In vigore dal 14 gen 1998
1. La consegna avviene a cura, spese e rischio dell'impresa, nei luoghi ed entro il termine indicati nel contratto. 2. Salvo diversa pattuizione, l'impresa provvede entro il termine convenuto e senza ulteriore corrispettivo, all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi relativi, dandone notizia all'amministrazione nelle forme di cui all', comma 7. L'amministrazione ha l'obbligo di prestare la collaborazione secondo le modalità indicate nel contratto. 3. Nel caso in cui l'installazione e la messa in funzione siano a carico dell'amministrazione, essa è tenuta ad uniformarsi alle istruzioni previste nel contratto, a provvedere all'operazione entro un mese dalla data di consegna delle macchine o nel diverso termine previsto in contratto e a comunicare all'impresa l'inizio e la conclusione dell'operazione. L'impresa ha l'obbligo di fornire l'assistenza tecnica necessaria, senza diritto ad ulteriore corrispettivo. 4. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata al ritiro delle apparecchiature obsolete di proprietà dell'amministrazione e da questa formalmente dismesse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-22

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