Titolo II›Capo II
Art. 25
Trasferimento dei rischi
In vigore dal 14 gen 1998
1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'amministrazione se le perdite e i danni sono ad essa imputabili.
2. Nei casi di collaudo nello stabilimento di produzione o di deposito, i rischi di perdite e danni alle apparecchiature passano all'amministrazione dal giorno successivo alla data del processo verbale di consegna e messa in funzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-25