Titolo IICapo II

Art. 25

Trasferimento dei rischi

In vigore dal 14 gen 1998
1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'amministrazione se le perdite e i danni sono ad essa imputabili. 2. Nei casi di collaudo nello stabilimento di produzione o di deposito, i rischi di perdite e danni alle apparecchiature passano all'amministrazione dal giorno successivo alla data del processo verbale di consegna e messa in funzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-25

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