Titolo II›Capo II
Art. 21
Delimitazione dell'oggetto
In vigore dal 14 gen 1998
1. Il contratto indica analiticamente le componenti e le caratteristiche tecnicofunzionali dei beni oggetto dell'acquisto, il grado di compatibilità tecnica con le apparecchiature già possedute dall'amministrazione ed alle quali sono connessi, le modalità di funzionamento e le condizioni ambientali richieste per la loro utilizzazione, nonché le prestazioni richieste, i valori minimi che esse devono assumere e le relative modalità di misurazione; in difetto di adeguate indicazioni contrattuali, l'impresa risponde anche dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili alla non corretta utilizzazione delle apparecchiature o alle inappropriate condizioni ambientali.
2. Salvo che sia diversamente pattuito, l'impresa è tenuta a concedere la licenza d'uso dei programmi di base e di utilità.
3. Possono essere previste nel contratto le seguenti e connesse prestazioni:
a) concessione della licenza d'uso ed installazione dei programmi diversi da quelli di cui al comma 2;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature;
c) servizio di assistenza per i programmi di base e di utilità;
d) collaborazione del personale qualificato per l'installazione delle apparecchiature e dei programmi relativi, qualora tale operazione avvenga a cura dell'amministrazione;
e) uso di apparecchiature dell'impresa, sia prima della consegna di quelle previste in contratto - per consentire all'amministrazione di esperire prove o di mettere a punto programmi operativi - sia durante la disinstallazione delle apparecchiature in dotazione e l'installazione di quelle previste in contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-21