Titolo IICapo I

Art. 17

Restituzione parziale di apparecchiature nel corso della locazione

In vigore dal 14 gen 1998
Restituzione parziale di apparecchiature nel corso della locazione 1. L'amministrazione ha facoltà, nel corso della locazione, di restituire le apparecchiature che cessi di utilizzare a seguito della soppressione o modificazione dei propri uffici o servizi. 2. Della restituzione delle apparecchiature deve essere dato preavviso non inferiore a tre mesi, salvo diverso termine contrattuale. 3. L'impresa è obbligata a provvedere al ritiro delle apparecchiature restituite, a propria cura e spese, con l'osservanza delle modalità previste dal precedente . 4. A decorrere dalla scadenza del termine indicato per il ritiro delle apparecchiature, non sono più dovuti i canoni di locazione ad esse relativi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-17

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