Titolo IICapo I

Art. 15

Opzione d'acquisto

In vigore dal 14 gen 1998
1. L'amministrazione, nel corso o al termine della locazione, ha il diritto di acquistare tutte o alcune delle apparecchiature al prezzo risultante in base a criteri che devono essere espressamente indicati nel contratto. 2. L'efficacia del diritto di opzione è subordinata al parere favorevole dell'autorità, che ha riguardo anche al grado di obsolescenza delle apparecchiature e che viene reso ai sensi dell' del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 3. Qualora l'opzione venga esercitata nel corso della locazione, i canoni corrisposti a partire dal momento in cui viene esercitata l'opzione fino al momento in cui detta opzione diviene efficace, sono imputati a pagamento del prezzo d'acquisto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo