Titolo II›Capo I
Art. 10
Consegna, messa in funzione e ritiro delle apparecchiature
In vigore dal 14 gen 1998
Consegna, messa in funzione e ritiro
delle apparecchiature
1. L'amministrazione è obbligata ad approntare i locali di destinazione e a dotarli, a proprie cura e spese, di quei servizi ed impianti descritti nelle loro caratteristiche nel contratto ed indicati come necessari ad assicurare le condizioni ambientali richieste dall'impresa per il regolare funzionamento delle apparecchiature da installare. In difetto di indicazioni contrattuali, l'impresa risponde dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili ad inappropriate condizioni ambientali.
2. L'impresa è obbligata a collaborare con l'amministrazione nella compilazione di capitolati tecnici e disciplinari, sulla base dei quali affidare ad imprese specializzate l'esecuzione dei lavori di approntamento dei locali. Le operazioni di collaudo di tali lavori si eseguono in contraddittorio anche con l'impresa locatrice.
3. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata al ritiro delle apparecchiature obsolete di proprietà dell'amministrazione e da questa formalmente dismesse.
4. L'avvenuto approntamento dei locali è comunicato dall'amministrazione entro il termine previsto nel contratto; la verifica della loro conformità alle prescrizioni contrattuali, per quanto non sia stato oggetto del collaudo di cui al comma 2, è effettuata, in contraddittorio con l'impresa, nei successivi quindici giorni. Di tali operazioni è redatto apposito processo verbale.
5. La consegna avviene con l'immissione delle apparecchiature nei locali predisposti.
6. La consegna e messa in funzione delle apparecchiature deve essere effettuata entro un mese dalla data del processo verbale di cui al comma 4, salvo diverso termine indicato nel contratto.
7. L'impresa è obbligata a comunicare per iscritto la data di avvenuta consegna e messa in funzione delle apparecchiature all'amministrazione, la quale ne dà ricevuta.
8. L'operazione di messa in funzione, ove avvenga a cura e spese dell'amministrazione, è effettuata secondo le prescrizioni del contratto. In tale caso l'operazione deve essere effettuata entro e non oltre un mese dalla data di comunicazione dell'avvenuta consegna delle apparecchiature, salvo diverso termine indicato nel contratto.
L'amministrazione ha l'obbligo di comunicare prontamente la data effettiva di messa in funzione all'impresa, la quale ne dà ricevuta.
9. Al termine della locazione, le apparecchiature, nello stato in cui si trovano, sono restituite all'impresa, la quale, a proprie cura e spese, provvede a disinstallarle ed accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali, ed è obbligata a ritirarle sollecitamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione della locazione.
10. Ove le apparecchiature siano state installate a cura dell'amministrazione, la disinstallazione e la messa a disposizione dell'impresa per il ritiro avviene a cura dell'amministrazione medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-10