Titolo I
Art. 7
Obblighi di riservatezza e segretezza
In vigore dal 14 gen 1998
1. Salvo che il contratto disponga diversamente, l'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Le amministrazioni si conformano alle disposizioni delle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, nonché alle norme tecniche ed ai criteri dettati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati e la riservatezza dei dati, anche personali, contenuti in tali sistemi. L'Autorità ha facoltà di disporre verifiche ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-7