Titolo I
Art. 2
Responsabile del procedimento e modalità di scelta del contraente
In vigore dal 14 gen 1998
Responsabile del procedimento
e modalità di scelta del contraente
1. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all', comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero un funzionario da questi delegato, è altresì responsabile del procedimento di formazione del contratto.
2. Il responsabile del procedimento di formazione del contratto applica, ai fini della scelta del contraente, le disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture recepite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, ovvero direttamente applicabili nell'ordinamento, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-2