Titolo I
Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 gen 1998
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l', comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono approvati i capitolati contenenti le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-1