Titolo I

Art. 3

Studio di fattibilità

In vigore dal 14 gen 1998
1. Lo studio di fattibilità è volto alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata e costituisce la base per la predisposizione di apposito capitolato tecnico da utilizzare nelle procedure di scelta del contraente nei contratti di grande rilievo che attengono alla progettazione, acquisizione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo, nonché per l'esecuzione del monitoraggio, se previsto. 2. La redazione dello studio di fattibilità precede tutti i contratti di grande rilievo ai sensi dell' e dell', comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 3. Lo studio di fattibilità deve comunque indicare e valutare: a) il sistema informativo esistente presso l'amministrazione interessata; b) le funzioni che l'amministrazione intende automatizzare e gli obiettivi da perseguire, con particolare riguardo ai servizi offerti dall'amministrazione e alle esigenze dell'utenza, in attuazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; c) i flussi informativi esistenti e le eventuali modifiche conseguenti all'automazione; d) le funzionalità e le prestazioni dell'iniziativa di automazione da realizzare, anche attraverso la schematizzazione dei processi e delle tipologie di dati, delle unità organizzative coinvolte, nonché dell'utilizzo delle risorse tecnologiche; e) soluzioni possibili e metodologia usata per la relativa valutazione; f) i tempi di realizzazione complessivi e delle singole fasi; g) l'impatto sulle strutture e sull'organizzazione attuale degli uffici, nonché le necessità di formazione ed addestramento del personale; h) l'impiego delle risorse umane e tecnologiche, dell'impresa e dell'amministrazione, sia nella fase di costituzione e sperimentazione del sistema informativo che in quella di pieno regime; i) gli standard tecnici, che devono essere coerenti con quelli prescritti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; l) piano di passaggio dal sistema precedente a quello che si intende realizzare; m) i parametri e le metriche di valutazione per ogni prestazione prevista, secondo le modalità tecniche definite dall'Autorità; n) i contenuti del monitoraggio, se previsto, con particolare riferimento ai compiti ed alle funzioni da attribuire al monitore, nonché le conseguenze del monitoraggio sull'attività prestata dall'impresa incaricata della progettazione, realizzazione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo; o) gli elementi e i profili del progetto che assumono principale rilevanza ai fini della valutazione delle offerte nelle procedure di scelta del contraente, nonché il loro rilievo ponderale nell'economia complessiva del progetto e della sua realizzazione; p) per ogni prestazione, l'analisi del rapporto tra costi e benefici nonché dei costi, dettagliatamente previsti, attinenti alla realizzazione del sistema ed alla successiva manutenzione, ivi compresi i costi sostenuti episodicamente e quelli relativi al personale e ai contratti di somministrazione; q) i rischi organizzativi, tecnologici ed economici connessi alla realizzazione dell'iniziativa. 4. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad una impresa, questa non può partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo, nè in proprio, nè in associazione temporanea ovvero in consorzio con altre imprese, nè in qualità di subappaltatrice. 5. Lo studio di fattibilità rimane di esclusiva proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, anche quando sia affidato ad una impresa. 6. Il procedimento di scelta del contraente deve essere iniziato entro un anno dalla redazione definitiva o dall'accettazione dello studio di fattibilità da parte dell'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-3

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