Titolo IICapo I

Art. 9

Durata della locazione e proroga

In vigore dal 14 gen 1998
1. La durata della locazione di apparecchiature non può essere superiore a tre anni. 2. Ove sia consentito dalla legge di prorogare la durata della locazione, la proroga è subordinata al parere favorevole dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e può essere disposta per una sola volta. Il parere dell'Autorità ha riguardo anche al grado di obsolescenza delle apparecchiature e dei programmi e viene reso ai sensi dell' del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-9

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