Titolo II›Capo I
Art. 13
Obblighi di manutenzione e riparazione delle apparecchiature in locazione
In vigore dal 14 gen 1998
Obblighi di manutenzione e riparazione
delle apparecchiature in locazione
1. L'amministrazione denuncia all'impresa, anche verbalmente, i difetti e i vizi riscontrati al fine di rendere possibili i conseguenti interventi.
2. L'impresa interviene e ripristina le funzionalità delle apparecchiature entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nei diversi termini, indicati nel contratto, articolati per tipologia di intervento. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'.
3. L'impresa ha l'obbligo di provvedere ai sensi del precedente comma 2 anche quando provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale dell'amministrazione o da essa incaricato. In tal caso, le spese della riparazione sono a carico dell'amministrazione.
4. L'amministrazione è obbligata ad usare le apparecchiature con l'osservanza delle specifiche tecniche indicate dall'impresa e a non far intervenire altre imprese per riparazioni, modifiche o manutenzioni delle apparecchiature in locazione, se non in caso di ritardo nell'intervento dell'impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-13