Titolo II›Capo I
Art. 8
Locazione di apparecchiature informatiche
In vigore dal 14 gen 1998
1. Con la locazione l'amministrazione acquisisce il diritto di godimento di tutte le utilità delle apparecchiature informatiche, per un tempo determinato.
2. L'impresa ha l'obbligo di consegnare e, salvo patto contrario, di installare le apparecchiature nei luoghi indicati nel contratto, nonché di fornire la relativa documentazione tecnica.
3. La documentazione di cui al comma 2 descrive la composizione e le caratteristiche delle apparecchiature, le procedure occorrenti per il loro utilizzo ed in particolare per l'avviamento, per l'arresto, per gli interventi per guasti, nonché le operazioni consentite in fase di elaborazione.
4. L'impresa è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la riparazione delle apparecchiature e, salvo che sia diversamente pattuito, a concedere la licenza d'uso ed a provvedere alla installazione dei programmi di base e di utilità, nonché a mettere in funzione le apparecchiature.
5. Possono essere previste nel contratto le seguenti e connesse prestazioni:
a) concessione della licenza d'uso e installazione dei programmi diversi da quelli di cui al comma 4;
b) servizio di assistenza per i programmi di base e di utilità;
c) collaborazione di personale qualificato per l'installazione delle apparecchiature e dei programmi relativi, qualora tale operazione avvenga a cura dell'amministrazione;
d)uso di apparecchiature dell'impresa, sia prima della consegna di quelle previste in contratto - per consentire all'amministrazione di esperire prove o di mettere a punto i programmi operativi - sia durante la disinstallazione delle apparecchiature in dotazione e l'installazione di quelle previste in contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-8