Titolo IICapo I

Art. 20

Penalità e risoluzione per mancato funzionamento delle apparecchiature

In vigore dal 14 gen 1998
Penalità e risoluzione per mancato funzionamento delle apparecchiature 1. Qualora le apparecchiature non risultino correttamente funzionanti per cause non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, etali cause siano inerenti alle apparecchiature stesse ovvero ad altre funzionalmente connesse, ovvero alle prestazioni connesse di cui all', commi 4 e 5, è applicata per ogni giornata di fermo, o sua frazione, una penale pari, salva maggior misura pattuita, ad un ventesimo del canone mensile relativo alle apparecchiature non funzionanti ed ai relativi programmi, e del canone relativo alle apparecchiature residue che risultino funzionanti, ma alla cui autonoma utilizzazione l'amministrazione non abbia un interesse apprezzabile. Ferma restando l'applicazione dell', comma 6, è dovuto il risarcimento dell'eventuale maggior danno. 2. Le medesime penali di cui al precedente comma 1 si applicano per ogni giornata di ritardo o frazione di essa da parte dell'impresa nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 del precedente . 3. L'importo delle penalità è maggiorato del 50% per i periodi di fermo che nell'arco di un mese superino le cinque giornate. 4. Qualora il fermo perduri per dieci giorni continuativi, l'amministrazione, oltre all'applicazione della penale, può dichiarare la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché procedere all'esecuzione in danno. 5. Se nell'arco di dodici mesi i periodi di fermo superano le trenta giornate, l'amministrazione, ferma restando la facoltà di chiedere la sostituzione delle apparecchiature, oltre all'applicazione della penale, può dichiarare la risoluzione del contratto incamerando la cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché procedere all'esecuzione in danno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-20

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