Titolo II›Capo II
Art. 29
Penalità per ritardo nella consegna nella messa in funzione e nella presentazione al collaudo
In vigore dal 14 gen 1998
Penalità per ritardo nella consegna
nella messa in funzione e nella presentazione al collaudo
1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari al due per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui l'amministrazione accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai beni e programmi non consegnati o non messi in funzione.
3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre il termine di cui all', comma 2, fino alla ripresentazione di apparecchiature e programmi al secondo collaudo di cui all', comma 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-29