Titolo IICapo II

Art. 29

Penalità per ritardo nella consegna nella messa in funzione e nella presentazione al collaudo

In vigore dal 14 gen 1998
Penalità per ritardo nella consegna nella messa in funzione e nella presentazione al collaudo 1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari al due per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. 2. Nel caso in cui l'amministrazione accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai beni e programmi non consegnati o non messi in funzione. 3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre il termine di cui all', comma 2, fino alla ripresentazione di apparecchiature e programmi al secondo collaudo di cui all', comma 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo