Titolo II›Capo III
Art. 32
Delimitazione dell'oggetto
In vigore dal 14 gen 1998
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di licenza d'uso per i programmi che non siano appositamente sviluppati per l'amministrazione aggiudicatrice.
2. I contratti specificano analiticamente i tipi di programmi oggetto della licenza, il relativo corrispettivo, le modalità di consegna e di installazione, l'addestramento all'uso, la collaborazione dell'impresa ai fini dell'installazione, quando questa è a carico dell'amministrazione, nonché la documentazione relativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-32