Titolo II›Capo III
Art. 34
Durata del contratto
In vigore dal 14 gen 1998
1. Quando nel contratto è convenuto che l'amministrazione abbia il diritto di utilizzare il programma per un tempo determinato, tale periodo non può avere durata superiore a tre anni.
2. Ove sia consentito dalla legge di prorogare la durata del contratto, la proroga è subordinata al parere favorevole dell'Autorità, e può essere disposta una sola volta. Il parere dell'Autorità ha riguardo anche al grado di obsolescenza dei programmi e viene reso ai sensi dell' del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
3. Il periodo di utilizzazione dei programmi decorre dalla data di accettazione di cui all', comma 4, ovvero dalla data del collaudo di cui all', comma 5.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-34