Titolo II›Capo III
Art. 39
Garanzia dei programmi
In vigore dal 14 gen 1998
1. Fatto salvo quanto previsto dall', l'impresa garantisce per un anno l'amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti dei programmi non imputabili a fatto dell'amministrazione.
2. L'amministrazione deve denunciare prontamente all'impresa i difetti e i vizi riscontrati. Di tale denuncia e dei conseguenti interventi dell'impresa è fatta annotazione in un apposito registro.
3. Salvo che l'amministrazione non chieda la risoluzione del contratto, l'impresa deve ripristinare la piena funzionalità dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nel diverso termine indicato nel contratto.
4. Qualora l'impresa provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente all'amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che l'impresa è tenuta comunque ad eseguire con le modalità indicate al comma 3, sono a carico dell'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-39