Titolo II›Capo III
Art. 41
Riduzione del corrispettivo nei contratti a tempo determinato
In vigore dal 14 gen 1998
Riduzione del corrispettivo
nei contratti a tempo determinato
1. Nei contratti di licenza d'uso a tempo determinato, per ogni giorno o frazione di esso, di non corretto funzionamento dei programmi per cause inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all', comma 4, il corrispettivo dei programmi non utilizzati ragguagliato ad una mensilità, è diminuito di un trentesimo o della diversa misura stabilita in contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-41