Titolo II›Capo III
Art. 40
Penalità per ritardo nella consegna installazione, generazione e collaudo
In vigore dal 14 gen 1998
Penalità per ritardo nella consegna
installazione, generazione e collaudo
1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna, installazione o generazione dei programmi, è applicata una penale pari al 2 per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui l'amministrazione accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai programmi non consegnati o non installati.
3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso, rispetto alla scadenza contrattuale per la ripresentazione dei programmi al secondo collaudo di cui all', comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-40