Art. 9

Commissioni esaminatrici

In vigore dal 2 set 1999
1. La commissione esaminatrice per l'ammissione al corso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta ai sensi dell'. 2. Le commissioni esaminatrici degli esami del biennio e degli esami di fine corso sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono composte ai sensi dell'. 3. Nei provvedimenti di nomina delle commissioni di cui ai precedenti commi sono indicati anche uno o più supplenti.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-9

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