Art. 4
Modalità di svolgimento delle selezioni
In vigore dal 2 set 1999
1. Il concorso consiste in due prove scritte ed un colloquio. Una delle prove scritte, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso.
L'altra prova, a contenuto teorico, verte a scelta dell'amministrazione su materie attinenti alla sfera di competenza dell'amministrazione medesima. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e su altre indicate nel bando di concorso.
2. Il colloquio concorre alla valutazione della professionalità del candidato e alla sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni.
3. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventiquattro trentesimi. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno ventiquattro trentesimi.
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
4. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-4