Art. 8

Graduatoria

In vigore dal 2 set 1999
1. La graduatoria di ammissione al corso di formazione dirigenziale è compilata dalla commissione esaminatrice ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili maggiorato del trenta per cento. 3. La graduatoria è formata in base al punteggio finale conseguito dai candidati che è costituito dalla somma della media dei voti delle prove scritte, del voto del colloquio e del punteggio attribuito ai titoli. 4. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-8

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