Art. 6

Determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi

In vigore dal 2 set 1999
1. I posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base del numero dei posti da coprire, mediante corso-concorso, annualmente comunicati dalle amministrazioni interessate al Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine le amministrazioni di cui all', comma 1, comunicano, entro il mese di settembre di ciascun anno, i posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-6

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