Art. 7
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi
In vigore dal 2 set 1999
1. I bandi relativi ai concorsi per l'ammissione ai corsi sono emessi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I bandi di concorso contengono, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso selettivo di formazione, i requisiti giuridici e culturali, i criteri di svolgimento delle prove preselettive con sistema computerizzato, ivi comprese le modalità di accertamento di conoscenza di una lingua straniera, i criteri per lo svolgimento della prova scritta e i criteri per lo svolgimento del colloquio e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta.
3. Ciascun candidato supera l'esame di concorso per l'ammissione al corso se riporta almeno ventiquattro trentesimi in ciascuno dei due elaborati di cui è composta la prova scritta ed almeno ventiquattro trentesimi nel colloquio.
4. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di dieci punti attribuibili, esclusivamente, a diplomi di laurea, corsi universitari concernenti attività formative post lauream, della durata di almeno un anno, con esami finali, anche se frequentati presso istituti stranieri.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-7