Art. 3
Commissione esaminatrice
In vigore dal 2 set 1999
1. La commissione esaminatrice del concorso, per esami, è nominata con decreto del Ministro o dell'autorità che indice il concorso ed è composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente generale con funzioni di presidente, e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale.
2. Non possono essere nominati componenti delle commissioni soggetti che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato, salva motivata impossibilità, alle donne purchè in possesso dei requisiti di cui all' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri esperti in lingue straniere per la valutazione delle prove attinenti alle lingue stesse.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-3