Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 set 1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 28, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente;
Considerata la necessità di disciplinare le modalità di accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 recante delega al Ministro per la funzione pubblica, incaricato all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni relative a tutta la materia che riguarda la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
A D O T T A il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprese le università ed istituzioni equiparate e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Resta fermo, per le università e le istituzioni equiparate, quanto previsto dall', comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Restano ferme, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatiche e prefettizie, delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei vigili del fuoco.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-1