Art. 12
Semestre di applicazione ed esame-concorso finale
In vigore dal 2 set 1999
1. Al periodo di applicazione della durata di sei mesi presso amministrazioni pubbliche o private sono ammessi i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all' nel limite del numero dei posti disponibili e messi a concorso maggiorato del 15 per cento. Alla fine del semestre, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.
2. L'esame-concorso finale consiste in un colloquio sull'attività svolta e sulle materie oggetto di insegnamento, nonché nella discussione di una tesi scritta individuale, a carattere interdisciplinare, proposta dal candidato ed approvata dai docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
3. La valutazione del colloquio e della tesi è espressa in trentesimi, con un unico voto. L'esame è superato con il punteggio di ventiquattro trentesimi.
4. La graduatoria di merito è formata in base al punteggio finale costituito dalla somma del punteggio ottenuto nell'esame-concorso intermedio e di quello ottenuto nell'esame-concorso finale.
5. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.
6. La graduatoria dei soli vincitori, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. In base alla posizione occupata nella graduatoria e tenendo conto delle disponibilità dei posti messi a concorso, i candidati scelgono le amministrazioni nel cui ruolo intendono conseguire la nomina al termine del corso.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-12