Art. 16

Norme di comportamento

In vigore dal 2 set 1999
1. Coloro che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso stesso. 2. Con successivo regolamento interno, da adottarsi a cura dell'organo deliberante della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono stabilite le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante i corsi; in particolare, sono previsti: a) i casi in cui, per gravi motivi o per persistente scarso profitto, l'organo deliberante della Scuola superiore della pubblica amministrazione, su proposta del direttore, può disporre l'esclusione dal corso; b) i casi di assenza giustificata; c) il limite massimo delle assenze, giustificate e non, che comportano l'esclusione dal corso; d) i casi in cui le assenze stesse comportano la riduzione della borsa di studio. 3. Gli allievi che al termine del corso non assumono servizio, senza giustificato motivo, presso l'amministrazione di destinazione, o non vi rimangano per un periodo di almeno due anni, sono tenuti a rimborsare tutti gli importi della borsa di studio percepiti durante il corso.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-16

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