Art. 21
Valutazione dei titoli
In vigore dal 2 set 1999
1. La valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura è la seguente:
a) incarichi e servizi speciali........ fino a punti 8 b) lavori originali prodotti nell'interesse
del servizio................... " 10 c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla
attività di istituto............... " 11 d) frequenza di corsi di qualificazione
professionali organizzati dalla pubblica
amministrazione.................. " 9 e) specializzazioni post laurea o altri
titoli culturali................. " 12 f) risultati conseguiti nei concorsi
interni della carriera direttiva (a
direttore di sezione o simili).......... " 5 2. Il colloquio verte sulle materie indicate dall'amministrazione nel bando di concorso. Il punteggio da attribuire al colloquio è compreso fra un minimo di otto decimi ed un massimo di dieci decimi.
3. Per il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all' della legge 9 marzo 1989, n. 88, il punteggio totale è maggiorato di un decimo.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-21