Art. 22
Entrata in vigore
In vigore dal 2 set 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 aprile 1994
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 169
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-22