Art. 14

Riammissione al corso successivo

In vigore dal 2 set 1999
1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi connessi al servizio militare, oppure per maternità o per gravi motivi di salute, da comprovare tempestivamente con idonea documentazione, possono chiedere, purchè ancora in possesso dei requisiti prescritti, di essere ammessi al corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-14

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