Art. 9

In vigore dal 25 mar 1958
I pagamenti di cui al presente decreto saranno disposti per i debiti divenuti liquidi ed esigibili sulla base delle documentazioni prescritte dalle vigenti disposizioni. Qualora tali documentazioni siano andate in tutto o in parte smarrite o distrutte per cause di guerra o non possano essere prodotte per le stesse cause, le Amministrazioni competenti sottoporranno gli atti ad apposita Commissione, la quale esprimerà il parere se, in base ai documenti prodotto e ad ogni altro elemento che riterrà caso per caso di rchiedere, sia da considerarsi raggiunta o meno la prova del debito. Tale Commissione è nominata dal Ministro per il tesoro ed è costituita da un consigliere della Corte dei conti che la presiede, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del tesoro e dai funzionari rappresentanti dei Ministeri volta a volta interessati. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

Note all'articolo

  • La L. 20 febbraio 1958, n. 113 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, concernente il pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, e' soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al Commissariato di cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente la sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;428#art-9

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Art. 9 Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo