Art. 13

In vigore dal 25 giu 1946
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno approvate le convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni statali autonome e introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione Italiana, il decreto stesso entrerà in vigore alla data in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare come legge dallo Stato. Dato a Roma, addì 8 maggio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Carte del conti, addì 8 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 222. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;428#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo