Art. 8
In vigore dal 25 giu 1946
I pagamenti da eseguirsi in applicazione delle norme contenute nel presente decreto saranno effettuati esclusivamente con mandati diretti.
In deroga a quanto sopra, i pagamenti relativi ad impegni d'importo non superiore alle L. 50.000 possono essere effettuati con ordinativi su aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;428#art-8